L’ Unione Europea: approvata l’indicazione in etichetta sull’origine dell’ ingrediente principale.

A larga maggioranza i Paesi membri dell’Unione Europea hanno approvato il Regolamento esecutivo sull’indicazione in etichetta riguardante l’origine dell’ingrediente principale degli alimenti.

Come è noto, l’etichettatura riguardante le informazioni nutrizionali contenute in un prodotto alimentare è disciplinato dal Regolamento Europeo 1169/2011. L’indicazione di origine per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili è divenuta obbligatoria a partire da aprile 2015, restava fuori dalle indicazioni riportate sull’etichettatura l’origine del prodotto principale come il grano per la pasta o il latte nei formaggi. La novità contenuta nel Regolamento riguarda l’obbligatorietà destinata ai produttori che dovranno fornire informazioni dettagliate sull’origine del prodotto principale quando il luogo di provenienza dell’alimento è indicato o anche evocato e si differenzia dall’ingrediente principale.

Il Regolamento, tuttavia, si dimostra estremamente morbido riguardo l’indicazione del paese di origine, lasciando ampia discrezionalità nella dicitura “UE / non UE” fino all’indicazione del paese o della regione. Non si applicherà ai prodotti DOP, IGP e STG che sono già provvisti di un disciplinare di produzione molto chiaro, né quelli a marchio registrato.

Altra novità molto importante viene resa nota attraverso il portale del Ministero dello sviluppo economico con la Nota informativa Mise prot. N. 133330 del 9 aprile 2018, riguardante il soggetto responsabile della presenza o della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o regione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. L’8 febbraio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32, il Decreto legislativo del 15 dicembre 2017 n. 231 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016 n. 170 “Legge di delegazione europea 2015”.

Ma in sostanza cosa cambia?

Il Regolamento prevede di contrastare le false indicazioni riportate in etichetta, quelle volte ad ingannare il consumatore riguardo l’origine del prodotto, che orientano la preferenza del consumatore nella scelta di un determinato prodotto rispetto ad un altro proprio per la tipicità e la tradizione che risiede in un determinato prodotto.  Contrastare l’evocazione dei prodotti italiani, abbattere il fenomeno dell’ Italian Sounding che rimanda alla mente del consumatore l’idea di acquistare un prodotto italiano solo perché in etichetta compare il Colosseo o soltanto perché la confezione di un un prodotto straniero si riporta una parola italiana (es. Pummarola, Pizza Ristorante, Parmesan, Brosecco) oppure un disegno o un’ immagine che rimanda l’acquirente ad un paesaggio italiano.

Diventa però estremamente difficile, se si leggono attentamente le norme espresse nel Regolamento, evitare tale illecito, poiché se il produttore di un determinato prodotto X sulla confezione non fa riferimento geografici di alcun tipo, né riporta informazioni o evocazioni dell’origine dell’alimento, non sarà obbligato a indicare il luogo di provenienza dello stesso alimento o del suo ingrediente primario.

Resterà da vedere cosa succederà in Italia quando il Regolamento entrerà in vigore e bisognerà valutare l’impatto che l’approvazione avrà sui decreti sull’origine degli alimenti già in vigore in alcuni paesi dell’ Unione come Italia e Francia.

 

Eugenio Selmi, LL.M. in Food Law