Quello della creazione di nuove Web Radio è un fenomeno sempre più diffuso, ma non sempre si hanno le idee chiare su quali siano gli adempimenti necessari in termini di licenze per l’utilizzo di musica protetta dal diritto d’autore.
È possibile infatti scegliere, per la propria programmazione, di non trasmettere musica (talk radio) oppure utilizzare musica libera, rilasciata ad esempio con licenze di tipo Creative Commons (ne abbiamo parlato qui), ma nel momento in cui si decida di utilizzare musica protetta, a prescindere dal tipo di trasmissione per cui si opta (via etere o in streaming), è necessario sapere di dover corrispondere determinati importi sia per i diritti d’autore che per i cosiddetti diritti connessi, di cui ci siamo occupati in precedenza.
Web Radio: diritto d’autore e diritti connessi
Su ogni brano musicale infatti insistono (e vanno remunerati da parte degli utilizzatori) sia i diritti d’autore che i diritti di sfruttamento economico dell’opera registrata, che spettano ai Produttori discografici e agli Artisti Interpreti ed Esecutori.
La raccolta dei proventi derivanti da queste due categorie di diritti è gestita da collecting societies come la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) o SCF (Società consortile fonografici): così come SIAE raccoglie le somme spettanti agli Autori ed Editori, allo stesso modo Società come SCF raccolgono quelle dovute ai Produttori discografici, oltre che agli Artisti Interpreti ed Esecutori.
È necessario pertanto ottenere le licenze adeguate sia ai tipi di utilizzo che si intende realizzare che ai diritti coinvolti in tali utilizzi.
A differenza del passato, attualmente non sono più sufficienti le licenze rilasciate da SIAE per i diritti d’autore e da SCF per i connessi, dal momento che, con il recepimento della Direttiva 2014/26/UE (cosiddetta “Direttiva Barnier”) è avvenuta la liberalizzazione dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore, che ha riconosciuto ad ogni titolare la libertà di scegliere l’organismo di gestione collettiva a cui affidare le proprie creazioni.
Gestione di una Web Radio: non solo SIAE
Tale Direttiva è dunque responsabile della cessazione, dopo oltre un secolo, del monopolio di SIAE, a cui si è si è affiancata ad esempio la privata Soundreef, che si avvale di LEA (ente non a fini di lucro) nel rispetto della disciplina della legge italiana che prevede, per la riscossione dei diritti d’autore per conto dei titolari, organismi di gestione collettiva che non perseguano scopo di lucro. Per quanto riguarda i diritti connessi invece, alla Società Consortile Fonografica si sono affiancate società come Itsright o Evolution.
C’è spesso confusione tra gli utilizzatori circa il dovere o meno pagare le varie licenze ai singoli organismi ed occorre pertanto avere chiaro che se è intenzione del titolare della Web Radio utilizzare musica protetta nella propria programmazione, trasmettendo brani più o meno noti e più o meno recenti, la risposta è senz’altro affermativa.
A ciò si aggiunga che, fino a qualche tempo fa, organismi come Itsright o Nuovo IMAIE davano mandato a SCF per la riscossione dei compensi dovuti ai loro soggetti aderenti, ma il mandato risulta ad oggi revocato, con il risultato che attualmente la riscossione delle somme avviene autonomamente. Accade sempre più spesso, dunque, che le webradio ricevano una formale diffida dall’utilizzo dei fonogrammi amministrati da uno o dall’altro organismo, accentuando ulteriormente la confusione circa le licenze da ottenere al fine di trasmettere musica legalmente.
In più, su istanza degli stessi organismi, recentemente AGCOM ha avviato alcuni procedimenti istruttori nei confronti delle webradio che hanno utilizzato registrazioni discografiche appartenenti al catalogo degli artisti e dei produttori loro mandanti, senza regolarne l’uso corrispondendo i diritti connessi dovuti, così da indurle a sottoscrivere le licenze necessarie per il lecito utilizzo.
Conclusioni
In conclusione, dal momento in cui generalmente ogni Web Radio trasmette musica protetta su cui insistono anche i diritti di soggetti che hanno dato mandato a organismi diversi da SIAE o SCF, e che risulterebbe molto complesso selezionare per la programmazione solo brani i cui titolari aderiscono alla due Società citate, è necessario ottenere anche le ulteriori licenze. Non si tratta, in ogni caso, di licenze esose e l’importo dipende dalla tipologia di Web Radio: nell’ipotesi di Web Radio personale ad esempio l’importo è quello minimo, a differenza di quello necessario nel caso in cui ci siano finalità commerciali o si tratti di associazioni culturali, che comportano un aumento complessivo dei costi.
Bisogna inoltre distinguere il pagamento delle licenze per il solo streaming da quelle necessarie per la realizzazione di podcast: se si dispone della sola licenza per lo streaming, gli eventuali podcast, cioè le registrazioni delle trasmissioni già andate in onda e messe a disposizione sul web on demand, non possono in alcun modo contenere musica protetta.
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