Immersi in un oceano di immagini, bombardati da una costante pioggia di pixel, viviamo in un’epoca in cui la fotografia è onnipresente: dai social media, palcoscenici virtuali dell’espressione personale, alle campagne pubblicitarie che catturano la nostra attenzione; dalle intime raccolte di ricordi familiari alle autorevoli pagine dei quotidiani, le fotografie documentano, informano ed emozionano.
Ma in questo universo visivo saturo di scatti sorge spontanea una domanda cruciale: quando una fotografia trascende la mera riproduzione della realtà e si eleva ad opera d’arte, degna di tutela giuridica?
In questo approfondimento esploreremo l’intricato labirinto legale che regola il diritto d’autore sulle fotografie, soffermandoci sulle sfumature che distinguono una “semplice fotografia” da un'”opera fotografica”. Scopriremo come la legge protegge la creatività nel mondo dell’immagine e offriremo strumenti concreti per salvaguardare i propri diritti nell’era digitale.
“Fotografare” o “creare”? La distinzione fondamentale
Il cuore pulsante della questione risiede nella distinzione tra “fotografare” e “creare”, infatti non basta puntare l’obiettivo e premere il pulsante di scatto per dar vita a un’opera d’arte: l’articolo 2 della legge sul diritto d’autore illumina questo fondamentale discrimine, tracciando un confine netto tra “opere fotografiche” e “semplici fotografie”.
Da un lato le opere fotografiche impregnate di un’originalità che traspare da ogni dettaglio: l’inquadratura, frutto di una scelta consapevole e non casuale; il gioco di luci e ombre, che modella le forme e crea atmosfere suggestive; la composizione armoniosa degli elementi, che guida lo sguardo dell’osservatore; la selezione del soggetto, che racconta una storia. Tali foto non si limitano a “mostrare” la realtà, ma la “interpretano”, la “trasformano”, trasmettendo un messaggio, un’emozione, un’idea.
Pensiamo ad esempio ad una fotografia che catturi l’essenza del tempo che scorre, l’incedere inesorabile degli anni che lasciano un’impronta indelebile sull’identità: un’immagine che va oltre la semplice rappresentazione del volto di una persona, ma ne svela la storia, le emozioni, le esperienze vissute.
Questo livello di creatività, a cui ci si riferisce talvolta con la metafora della “scintilla creativa”, rappresenta il contributo artistico significativo richiesto dalla legge sul diritto d’autore.
Dall’altro lato le semplici fotografie, fedeli riproduzioni del reale, prive di quella scintilla creativa che eleva lo scatto ad opera d’arte. Ad esempio immagini che documentano oggetti comuni, riproduzioni di documenti, scatti che assolvono ad una funzione pratica. Come ben chiarito dall’articolo 87 della legge sul diritto d’autore, pur godendo di una forma di protezione, questa è limitata rispetto a quella accordata alle opere fotografiche riconosciute come vere e proprie espressioni artistiche.
La tutela legale: diritti, durata e giurisprudenza
Ma come si traduce questa distinzione nel linguaggio del diritto, nel concreto delle norme giuridiche?
La legge n. 633 del 1941 e gli articoli 2577 e seguenti del codice civile, pilastri del diritto d’autore in Italia, offrono una risposta articolata e precisa: al fotografo in quanto creatore spetta il diritto esclusivo di riprodurre, distribuire e sfruttare economicamente la propria opera. Un diritto che nasce con lo scatto nel momento stesso in cui l’immagine prende vita e perdura per tutta la vita dell’autore, e per 70 anni dopo la sua morte, nel caso di opere fotografiche.
Per le semplici fotografie prive di significativo valore creativo, la tutela si limita a 20 anni dalla data di realizzazione.
Una differenza sostanziale che sottolinea l’importanza del carattere creativo ai fini della protezione giuridica.
Non si tratta solo di proteggere l’investimento economico del fotografo, ma di riconoscere e tutelare il valore artistico dell’opera, la sua originalità, la sua capacità di comunicare e suscitare emozioni. La legge ha più volte ribadito questo principio fornendo chiarimenti e orientamenti attraverso sentenze che hanno fatto giurisprudenza.
Ad esempio, la Suprema Corte con la sentenza n. 18220 del 2019 ha sancito l’indipendenza del diritto morale d’autore dai diritti economici di utilizzazione, affermando il diritto inalienabile dell’autore ad essere riconosciuto come tale, a prescindere dallo sfruttamento economico dell’opera.
Un altro esempio concreto e illuminante ci viene offerto da una recente sentenza di luglio 2024 del Tribunale di Catanzaro (numero di registro del caso: 1218/2024 R.G.) che ha tutelato una fotografia creativa pubblicata senza autorizzazione e addirittura alterata con sovraimpressioni grafiche, snaturando l’opera originale. Il giudice, riconoscendo l’originalità dell’immagine frutto di scelte artistiche consapevoli in termini di luci, inquadratura e soggetto, ha inibito l’ulteriore utilizzo dell’immagine ordinandone la rimozione dai siti web e dai social media che la ospitavano e imponendo una penale per ogni giorno di mancato adempimento.
Un caso emblematico che mette in luce l’importanza di tutelare non solo il valore economico, ma anche l’integrità artistica dell’opera, prevenendo inoltre la sua “diluizione” a causa della diffusione incontrollata e non autorizzata. Rischio particolarmente concreto nell’era digitale.
Proteggere la creatività nell’era digitale: strumenti e strategie
Fortunatamente l’evoluzione del diritto d’autore si adatta al mutevole panorama del mondo digitale: la Direttiva Copyright (UE 2019/790), recepita anche dall’Italia, introduce nuovi strumenti di tutela per gli autori, in particolare l’articolo 17 pone l’accento sulla responsabilità delle piattaforme online, come i social media e i siti di condivisione d’immagini, nell’impedire la diffusione di contenuti che violino il diritto d’autore. Un passo avanti significativo nella protezione delle opere creative online che impone alle piattaforme di adottare misure concrete per prevenire e contrastare la pirateria.
Una garanzia in più per i fotografi che vedono rafforzata la protezione delle loro opere nel contesto digitale dove la facilità di condivisione e riproduzione è senza precedenti.
Nella pratica, la tutela delle fotografie si basa su due principi cardine del diritto civile: periculum in mora, ovvero il rischio di un danno irreparabile derivante dalla mancata azione tempestiva, e il fumus boni iuris che implica una valutazione preliminare della probabilità di successo nel merito del caso, oltre alla presunzione di una valida ragione giuridica a sostegno della richiesta di tutela. Questi due principi sono fondamentali per ottenere provvedimenti cautelari nel contesto del diritto civile.
Ma cosa può fare concretamente un fotografo per proteggere le proprie opere online in questo oceano digitale in cui le immagini viaggiano alla velocità della luce?
Apporre il proprio nome e l’anno di realizzazione sull’immagine è un primo passo, un segno tangibile della paternità dell’opera, una firma digitale che rivendica la proprietà intellettuale.
Essere consapevoli delle condizioni d’uso delle piattaforme online è altrettanto cruciale per evitare cessioni involontarie dei propri diritti: è quindi indispensabile leggere attentamente i termini e le condizioni prima di caricare le proprie fotografie.
Utili anche i watermark digitali, oppure la registrazione delle opere presso enti preposti come la SIAE o, in aggiunta, l’utilizzo di tecnologie innovative come la blockchain.
Proprio a proposito della tutela tramite tecnologia blockchain, è per noi importante sottolineare che i professionisti dell’Associazione Italia in Testa hanno maturato una solida esperienza nell’assistere i fotografi, aiutandoli a tutelare i loro scatti unici e irripetibili. Attraverso un esclusivo servizio di registrazione su blockchain, possiamo garantire una protezione immediata e inconfutabile della data di creazione dell’immagine: grazie al registro unico e inviolabile offerto da questa tecnologia, non solo tuteliamo la paternità dell’opera, ma assicuriamo ai creativi una protezione efficace contro qualsiasi appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato.
Per concludere, il diritto d’autore riconosce il valore artistico delle fotografie creative elevando lo scatto da semplice riproduzione a vera e propria opera dell’ingegno; è però indispensabile che i fotografi conoscano i propri diritti e gli strumenti a disposizione per essere tutelati.
In un mondo sempre più visivo in cui le immagini hanno un potere comunicativo immenso, la creatività – come ogni forma d’arte – merita di essere protetta e valorizzata.
Italia in Testa: un partner per la tutela del diritto d’autore fotograficoCome abbiamo approfondito in questo articolo, la tutela del diritto d’autore in ambito fotografico è fondamentale per proteggere la creatività e il valore delle opere. In questo scenario, l’Associazione Italia in Testa si presenta come un alleato prezioso per fotografi, artisti visivi e chiunque operi con immagini, offrendo supporto e consulenza specializzata. Nata dalla volontà di un gruppo di professionisti esperti in diritto industriale, Italia in Testa si concentra sulla tutela del capitale intellettuale, elemento cruciale per la valorizzazione del lavoro creativo, in particolare per piccole e medie imprese e start-up, spesso inconsapevoli del potenziale economico legato alla corretta gestione dei propri diritti. Un supporto concreto per la creatività fotograficaItalia in Testa offre una serie di servizi mirati a proteggere e valorizzare le opere fotografiche:
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