L’Unione Europea ha recentemente introdotto una significativa revisione della legislazione sulla protezione dei disegni industriali, culminata nella pubblicazione del Regolamento (UE) 2024/2822 e della Direttiva (UE) 2024/2823. Questa riforma rappresenta l’evoluzione di un sistema normativo che ha origini negli anni ’90 e che oggi, con i suoi aggiornamenti, punta a rispondere alle sfide del mondo digitale e delle nuove tecnologie, offrendo maggiore tutela e armonizzazione in tutta Europa.

Per comprendere appieno la portata di questa riforma è essenziale definire cosa si intende per disegni e modelli nel contesto legislativo europeo: questi si riferiscono all’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte, risultante dalle caratteristiche di linee, contorni, colori, forma, texture, materiali del prodotto stesso o del suo ornamento. In sostanza, rappresentano la forma o il design di un oggetto.
La protezione di questi elementi è fondamentale per garantire ai creatori il diritto esclusivo di utilizzare il loro design, impedendo la copia o lo sfruttamento non autorizzato permettendo alle aziende e ai designer di proteggere l’investimento fatto nello sviluppo di prodotti nuovi e distintivi.

Le basi del sistema di protezione dei disegni nell’UE furono poste tra gli anni ’80 e ’90, quando vennero introdotti i primi atti legislativi per regolamentare la protezione su scala europea. Tuttavia, con l’avanzare del progresso tecnologico, la necessità di modernizzare la normativa è diventata sempre più evidente. Nel 2014 la Commissione Europea ha quindi avviato un processo di revisione che ha incluso valutazioni economiche e giuridiche approfondite. Queste analisi hanno evidenziato la necessità di migliorare aspetti specifici quali la definizione dei termini tecnici e l’interoperabilità tra i diversi sistemi di protezione nazionali e dell’UE. Possiamo sintetizzare affermando che la riforma mira a semplificare e armonizzare la normativa, rendendola più accessibile e adattabile alle esigenze dei designer e delle aziende in Europa.

La nuova legislazione entrerà in vigore il 1° maggio 2025, con alcune disposizioni che richiederanno ulteriori sviluppi e che saranno attuate a partire dal 1° luglio 2026. Questo approccio in due fasi permetterà un’implementazione graduale e ponderata delle nuove norme.

 

La nuova definizione di “disegno” e “prodotto”

Uno degli aggiornamenti più significativi riguarda la definizione di “disegno” e “prodotto”.
Il termine “disegno” ora include non solo gli aspetti visibili di un prodotto, ma anche movimenti, transizioni e animazioni. Questa estensione apre la strada alla protezione di elementi digitali dinamici come interfacce grafiche (GUI) e animazioni digitali, riflettendo l’importanza crescente dei prodotti digitali e interattivi presenti particolarmente nei settori tecnologico e automobilistico.

Parallelamente, il concetto di “prodotto” è stato ampliato per includere sia elementi fisici che non fisici. Questo significa che ora il termine “prodotto” non si riferisce più solo agli oggetti tangibili, come mobili o elettrodomestici, ma comprende anche elementi che possono esistere solo in forma digitale o rappresentativa. Alcuni esempi sono:

  • Opere grafiche: questi sono elementi come illustrazioni o decorazioni che possono essere applicati a prodotti fisici o esistere come contenuti digitali autonomi.
  • Loghi: i loghi, solitamente associati ai marchi, possono ora essere registrati come disegni, specialmente se hanno una forma particolare o un design distintivo.
  • Schemi di superfici: questo si riferisce a motivi, trame o disegni applicati a una superficie che possono servire a decorare un prodotto fisico (come una tappezzeria) oppure a creare un effetto estetico per elementi digitali.

La riforma specifica che un prodotto può essere qualsiasi elemento industriale o artigianale, indipendentemente dalla sua forma fisica o digitale.

 

La “clausola di riparazione”

Un altro aspetto cruciale della riforma è rappresentato dalla cosiddetta “clausola di riparazione”: questa disposizione consente la produzione di pezzi di ricambio destinati alla riparazione di prodotti complessi senza violare i diritti di design del produttore originale. Ciò significa che le parti destinate a riportare un prodotto al suo stato originale non godranno di protezione legale, facilitando l’accesso dei consumatori a opzioni di riparazione più economiche e sostenibili. È importante notare che questa clausola si applica esclusivamente ai componenti identici all’originale, mentre le parti per “tuning” o accessori compatibili ma non identici rimangono sotto la protezione del disegno originale, permettendo ai produttori di agire contro copie non autorizzate. Inoltre, i produttori o venditori delle parti di ricambio devono informare chiaramente i consumatori che le parti non sono originali, indicando la loro origine. Questo obbligo garantisce maggiore trasparenza per i consumatori, sebbene non sia richiesta la garanzia che le parti vengano utilizzate esclusivamente per riparazioni.
Un elemento significativo da considerare è la tempistica di implementazione di questa clausola: per i disegni nazionali dovrà essere implementata entro il 9 dicembre 2032, mentre per i disegni dell’UE entrerà in vigore insieme al regolamento il 1° maggio 2025.

 

Beni in transito, prodotti digitali e stampa 3D

In passato la legge sui disegni non prevedeva una regolamentazione specifica per i beni contraffatti che attraversavano l’UE senza essere destinati al mercato interno, mentre la nuova normativa consente ai titolari dei disegni di agire contro beni contraffatti anche quando questi sono solo in transito, purché il design sia identico o non distinguibile nelle sue caratteristiche essenziali dall’originale. Tuttavia è bene precisare che questi diritti decadono se il design non è protetto nel paese di destinazione finale.
Questa disposizione allinea la normativa sui disegni con quella già in vigore per i marchi, creando un fronte comune contro la contraffazione.

Inoltre, la riforma introduce la possibilità di registrare disegni che includono effetti visivi, transizioni e altri elementi animati, aprendo la strada a una protezione più ampia per i prodotti digitali. Questa modifica include anche la tutela di prodotti stampati in 3D, estendendo la protezione dei disegni industriali a chi crea, scarica, copia o distribuisce software che rappresentano un disegno protetto.

 

Impatto su aziende, designer e procedure

La riforma avrà un impatto significativo sulle procedure di registrazione e sui diritti dei titolari dei disegni. Per esempio, il nuovo Regolamento sui Disegni dell’Unione Europea ha eliminato l’obbligo di visibilità del disegno durante l’uso del prodotto, a meno che non si tratti di componenti di un prodotto complesso. Inoltre le procedure di registrazione e rinnovo sono state semplificate con l’introduzione di un’unica tariffa di registrazione e pubblicazione per i disegni e l’eliminazione di alcune tasse, come quelle per il pagamento tardivo o per la cancellazione della registrazione di una licenza.

Un’altra novità importante riguarda la possibilità di presentare domande multiple di registrazione per disegni appartenenti a classi diverse, eliminando il precedente requisito dell’ “unità di classe”. Questo renderà più semplice per i designer proteggere una gamma più ampia di prodotti con una singola domanda.

La Direttiva introduce anche la possibilità di procedimenti di invalidità amministrativa: sebbene non siano obbligatori per tutti gli Stati membri, questi procedimenti sono incoraggiati come alternativa più semplice e meno costosa rispetto ai procedimenti giudiziari. In aggiunta, saranno introdotte procedure di invalidità rapida per casi in cui il titolare del design non contesta i motivi di invalidità, rendendo più semplice agire contro la contraffazione manifesta.
È importante sottolineare che questi procedimenti di invalidità possono essere portati avanti a livello amministrativo negli Stati membri, seguendo l’esempio dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale). Questo approccio mira a rendere più accessibile la possibilità di contestare la validità di un disegno registrato, favorendo una maggiore armonizzazione con quanto già avviene per i marchi.

Per le aziende e i designer è importante notare che il sistema di rinnovo delle registrazioni è stato modificato, con un incremento delle tariffe di rinnovo che entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 2025. Si consiglia quindi ai titolari di disegni di rinnovare le proprie registrazioni prima di tale data per beneficiare delle tariffe attuali.

 

In conclusione, questa riforma rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione e l’armonizzazione delle norme sui disegni industriali a livello europeo. Il sistema è ora più adeguato alle sfide poste dalle nuove tecnologie e offre una protezione più ampia e accessibile per i designer e le aziende. Con l’entrata in vigore di queste nuove disposizioni, l’Europa si posiziona all’avanguardia nella protezione del design creando un ambiente più favorevole all’innovazione e alla creatività nel mercato unico europeo.

 

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