Di diritto all’immagine si parla sempre più spesso, soprattutto con riferimento al rapporto con i social network che utilizziamo quotidianamente e che spesso possono condurre alla sua violazione.
Il diritto all’immagine ha lo scopo di garantire che la propria immagine non possa essere esposta o divulgata senza il proprio consenso e fuori dai casi previsti dalla legge. Pur non trovando alcuna specifica previsione all’interno della Costituzione, questo rientra tra i diritti della personalità, in quanto rappresenta espressione del diritto alla riservatezza e ha l’obiettivo di proteggere la sfera della privacy di ogni individuo.
Caratteristiche del diritto all’immagine e normativa vigente
In tema di diritti di immagine, il Codice Civile all’art. 10, disciplinando l’abuso dell’immagine altrui, prevede il risarcimento dei danni (oltre che la cessazione dell’abuso) da parte di colui che espone o pubblica l’immagine fuori dei casi in cui queste due operazioni sono consentite dalla legge o con pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona stessa o dei propri congiunti.
Tale previsione non è però l’unica: l’art. 96 della L. n. 633/41 (Legge sul Diritto d’Autore) disciplina il principio del consenso, per il quale non è consentito pubblicare o divulgare fotografie senza il consenso della persona ritratta ad eccezione dei casi previsti per legge; tale consenso peraltro è revocabile da parte del soggetto interessato.
Nell’ipotesi in cui si tratti di una fotografia scattata ad esempio per strada (o altro luogo pubblico), non si potrà comunque diffonderla senza il consenso di ogni singola persona ritratta, a meno che ovviamente queste non risultino irriconoscibili. Se sono stati fotografati dei minori occorre in ogni caso il consenso da parte dei genitori.
Diritto all’immagine e Social Network: quando il consenso non è necessario?
Esistono tuttavia dei casi in cui il consenso non appare necessario, ovvero quando si tratti di immagini diffuse per motivi di interesse scientifico, didattico, giudiziario, culturale o di prevalente interesse pubblico. Questo accade quando ad esempio la foto ritrae persone che rivestono cariche pubbliche o personaggi noti, per i quali infatti non è necessario alcun consenso. Ci sono poi situazioni in cui la pubblicazione si rende necessaria per motivi di indagini giudiziarie o per fini scientifici e storici.
In altre parole, come ha avuto modo di sottolineare la Corte di Cassazione (Cass. civ., 19 luglio 2018, n. 19311), il sacrificio della riservatezza di una persona nota al pubblico può essere giustificato solo nei casi in cui l’intrusione nella sfera altrui sia fondata su un interesse socialmente rilevante.
Anche nelle ipotesi anzidette, tuttavia, la pubblicazione non può avvenire nel caso in cui possa arrecare un danno o un pregiudizio all’onore e alla reputazione della persona ritratta. In tal caso infatti, si dovrà procedere con l’oscuramento dei volti ritratti in foto, cosicché le persone ritratte non risultino riconoscibili (è consentita la riproduzione di dettagli che non siano sufficienti a suggerire una precisa identificazione).
Diritto all’immagine e Social Network: rimedi
L’utilizzo sempre più massiccio dei social network richiede ulteriori chiarimenti in merito alla pubblicazione di fotografie che ritraggono qualsiasi aspetto della nostra quotidianità.
Sebbene sia del tutto comune, navigando su Facebook o Instagram, trovare volti più o meno conosciuti, occorre tuttavia chiedersi se si abbia o meno diritto all’utilizzo di quelle immagini. La circostanza che un profilo sia pubblico e accessibile da tutti, infatti, non equivale alla possibilità che ognuna delle immagini possa essere utilizzata incondizionatamente.
Il nostro ordinamento prevede a tal proposito una serie di rimedi azionabili nei casi in cui determinate foto vengano utilizzate da terzi senza il consenso e ai fini divergenti da quelli per cui sono state realizzate.
Si può innanzitutto far cessare il comportamento vietato (pubblicazione o diffusione) attraverso un’azione inibitoria; in secondo luogo si può ottenere, da parte di chi ha compiuto la violazione, il risarcimento dei danni sia patrimoniali (se ricorre un danno economico) che non patrimoniali (ad esempio per le sofferenze psichiche patite dal soggetto interessato).
In casi di urgenza, il soggetto leso potrà poi chiedere al giudice di emanare un provvedimento cautelare d’urgenza, che impedisca nell’immediato la prosecuzione o il ripetersi della condotta illecita.
È innegabile che la rete renda più complessa l’applicazione dei rimedi: risulta infatti assai difficile risalire all’identità della persona responsabile della violazione in rete, specie nell’ipotesi in cui vengano utilizzati profili falsi.
Vi consigliamo quindi di utilizzare particolare cautela nella pubblicazione di foto, accertandovi in modo attento sulla liceità della pubblicazione del contenuto e avendo sempre riguardo ad ottenere le autorizzazioni necessarie. Nonostante la velocità con cui questi contenuti girino continuamente e senza limiti nel web, postati e ripostati da tante persone, non vi esime dal rischio di commettere violazioni di varia natura.
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