L’art. 17 dir. 98/71/CE prevede che i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della direttiva, siano ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma; prevede, altresì, che ciascuno Stato membro determini l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere. In altri termini, la direttiva obbliga gli Stati membri a tutelare l’industrial design con la disciplina in tema di diritto d’autore, ma riserva agli stessi Stati membri l’individuazione delle condizioni di applicabilità della disciplina e la definizione dei contenuti della protezione in base alla legge del diritto d’autore.

Si tratta di una disciplina minima di armonizzazione che è stata studiata per assicurare efficacia al nuovo sistema comunitario dei disegni e dei modelli e che ha inteso escludere, in ambito comunitario, proprio l’applicazione della clausola di trattamento nazionale di cui all’art. 2.7 della Convenzione di Berna (La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, adottata a Berna nel 1886, è un accordo internazionale che stabilisce per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d’autore tra le nazioni aderenti) , secondo cui è riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, e ciò tenendo conto di quanto disposto dall’art. 7.4 (che attribuisce alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate). Non per questo la disciplina nazionale di recepimento della direttiva comunitaria si pone però in contrasto con quella convenzionale, dal momento che costituisce pur sempre espressione dell’esercizio di un potere normativo riconosciuto ai singoli ordinamenti nazionali dalla Convenzione di Berna: potere che presenta, nel caso di specie, la particolarità di attuare le linee programmatiche dettate, in ambito comunitario, dalla nominata direttiva. A sua volta, quest’ultima non predetermina, come si è detto, le condizioni di proteggibilità del disegno o del modello in base alla legge sul diritto d’autore, sicchè la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 95 del 2001, che richiede contenuto creativo e contenuto artistico, costituisce coerente recepimento della normativa comunitaria.

Per ottenere la tutela del diritto d’autore su modelli industriali è necessario che questi abbiano valore artistico. Esso non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista. (Corte di Cassazione, sez. I civ, sentenza n. 7477 del 18 gennaio 2017).

La tutela delle opere di industrial design trova invece collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale.

La recente pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione, sez. I civ, sentenza n. 2039 del 26 gennaio 2018, è stata l’occasione per puntualizzare i principi, ormai consolidati, che devono guidare il giudizio di fatto di comparazione tra le opere in caso di plagio, previsto dall’art. 171 della legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio .

 

Eugenio Selmi, LL.M. in Food Law